FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – 32 ore
Ottobre 19 @ 8:30 am - Ottobre 22 @ 5:30 pm
L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
L’RLS ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
La formazione base dell’RLS ha una durata di 32 ore per tutte le aziende ed è previsto l’obbligo di aggiornamento annuale, decorrente dalla data di completamento del corso di formazione iniziale.
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